(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 27  del
                           24 luglio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Le  disposizioni   della   presente   legge   disciplinano   la
costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta
dei corsi d'acqua e dei relativi invasi nel territorio della  Regione
Abruzzo, ivi comprese le traverse e  le  paratoie  di  derivazione  e
regolazione dei flussi idrici, nel rispetto delle norme contenute nel
decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure  urgenti  in  materia  di
dighe) convertito, con modificazioni nella legge 21 ottobre  1994  n.
584 e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15  marzo  1997,
n. 59) allo scopo di assicurare il mantenimento dei piu' alti livelli
di sicurezza e di prevenzione dei  rischi  da  calamita'  alluvionali
connessi al comportamento dei corpi di intercettazione della corrente
idrica  e  alla  delicatezza  del  contesto  ambientale   nel   quale
sbarramenti ed invasi sono inseriti. 
  2. La presente legge  disciplina,  altresi',  le  competenze  e  le
funzioni dei servizi tecnici deputati a trattare la materia di cui al
comma 1, delle leggi nello stesso comma citate, nonche'  della  legge
regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio  delle
funzioni amministrative a livello locale), della legge  regionale  16
settembre 1998,  n.  81  (Norme  per  il  riassetto  organizzativo  e
funzionale della difesa del suolo) e della legge regionale 17  aprile
2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio
annuale 2003 e pluriennale 2003-2005  della  Regione  Abruzzo  (Legge
Finanziaria Regionale 2003)), al fine di dare speditezza ed efficacia
all'azione amministrativa degli Enti preposti. 
  3. La presente legge detta, infine, le disposizioni  riguardanti  i
tempi procedimentali connessi alle  istanze  di  autorizzazione  alla
costruzione degli sbarramenti  di  ritenuta  ed  alle  operazioni  di
vigilanza e controllo, oltre alle disposizioni inerenti la  redazione
di particolari elaborati che vanno ad integrare la documentazione  da
allegare alle varie istanze, necessari  a  ridurre  ulteriormente  le
possibilita' di rischio.